È cosa assai dificile il valutare giustamente il male relativo.
Siamo ben lontani dal voler criticare i soccorsi che possono fornire i principii di analisi impiegati da un celebre pubblicista nell’apprezzamento del male politico. Distinguere il male in male di primo , di secondo e di terzo ordine, in male primitivo ed in male derivativo, in male permanente ed in male passaggiero, in male immediato ed in male conseguente, ecc., è un metodo che può essere utile onde valutare il male materiale, sia assoluto, sia variabile.
Non è però possibile applicare esattamente questo istrumento a ciascuna specie di delitti onde apprezzarne il male relativo, senza che vi concorra l’ajuto di una perfetta conoscenza dello stato sociale. Sarà necessariamente fallace ogni applicazione fatta in un modo astratto. Chi, se non è la storia nazionale, potrà farvi conoscere la forza del male di secondo e di terzo ordine ? Chi vi paleserà l’ estensione del male derivativo! Chi dirà se il male passaggiero sin però di una durata più o meno estesa, più o meno temibile ? La storia del paese. Essa sola ha il diritto di rispondere a tale domanda.
Fra i mali prodotti dall’ omicidio havvi il desiderio di vendetta , sorto nella famiglia della vittima, desiderio che addiviene una causa potente di delitto e che può turbare profondamente l’ ordine sociale. Se valutiamo questo male a Parigi esso è ben debole. Interrogate i montanari della Corsica, della Grecia, della Calabria. Voi otterrete in risposta parole e sguardi divampanti di passioni e di vendetta.
ln un paese come l’ Inghilterra , la falsificazione dei viglietti di banco produce un male materiale (danno e terrore) estremamente grave; ninno potrebbe negarlo, neppure coloro che pensano, come noi, non essere la pena capitale un rimedio efficace contro questo disordine.
Se un viglietto della banca inglese viene falsificato in Isvizzera, anche allora quando ciò avvenisse a Basilea od a Ginevra, il male materiale non eccederebbe di troppo l’importanza del furto commesso con questo mezzo, perché in Isvizzera non vi ha banca, perché il commercio di questo paese non si fa che per mezzo della moneta metallica, e che anche allora quando tutti i banchieri svizzeri si appigliassero al partito di non ricevere viglietti di banche straniere, lo stato commerciale non ne risentirebbe danno, imperocché di raro avvengono siffatte transazioni. Il male indiretto non sarebbe che il timore di vedere il delitto di falso stendersi alle lettere di cambio, viglietti all’ordine, ecc., ecc.
Ma siccome non è assolutamente impossibile che il commercio prenda in Isvizzera un grande sviluppo, e che il cambio dei viglietti di banca vi addivenga necessario e frequente, così si può comprendere che il male materiale prodotto in Isvizzera dalla falsificazione di questi viglietti può un giorno aumentare di gravità.
Sarebbe superfluo moltipllcare gli esempii. Egli è per sé stesso evidente, che essendo le utilità e gl’ inconvenienti materiali cose variabili di loro natura, il male relativo varia secondo i tempi e le circostanze.
Ciò prova quanto sia assurdo quel comune aforismo , che le leggi aspirano ad una durata quasi eterna, e che non è che tremando che si deve portar la mano all’ edificio legislativo inalzato dai nostri antichi. La verità è precisamente il contrario.
Ciò prova anche come l’ opera della codificazione, tanto difficile a farsi, tanto difficile a modificarsi in seguito, é, sotto un certo punto di vista, poco conforme alla natura delle cose e delle umane società.
Ciò prova finalmente che l’uomo, il quale dal fondo del suo gabinetto immaginasse di fare codici per nazioni lontane e a lui poco conosciute, imprenderebbe un lavoro inutile. Né il talento né il genio potrebbero tener luogo della conoscenza dei fatti locali.
Egli è tanto, più difficile acquistare questa cognizione, inquantoché i fatti che è mestieri verificare non sono tutti materiali. È mestieri eziandio conoscere e valutare le opinioni e le credenze e, fino ad un certo limite, i pubblici pregiudizj.
Deve adunque il potere sociale piegare la legge penale a seconda delle esigenze di erronee opinioni, di pregiudizj popolari ?
Non mai, in niun caso, se ciò facendo si oltrepassa i limiti della ginstizia. Sventuratamente molto di rado avviene che il legislatore sia più del pubblico illuminato, pure la cosa è possibile; il governo francese è più illuminato che il pubblico di Corsica, più ne sa il governo piemontese di quello che ne sappia il pubblico di Sardegna.

È imperosamente voluto lo studio dei fatti sociali, alloraquando si vuole interdire atti, de’quali essendo il male assoluto quasiché nullo, non hanno altra criminalità che quella che proviene dal male relativo. Tali sono la maggior parte di quegli atti che si chiamano delitti contro la polizia, il delitto , ad esempio, di portar armi, le infrazioni ai regolamenti sul passaporto od altri. La differenza che passa fra queste leggi di polizia e le altre leggi penali è grande in ciò, che per le seconde non si può commettere che una ingiustizia relativa, mentreché l’ingiustizia delle prime può essere assoluta. Punire l’incesto commesso senza violenza né scandalo è forse un oltrepassare le esigenze dell’ ordine pubblico ; ma la legge almeno colpisce un uomo moralmente colpevole. L’incesto , specialmente in linea diretta, è un atto criminale in sé medesimo; i tempi ed i luoghi non ne cangiano punto la natura morale.
Non è così pel porto d’armi. Può essere giusta la interdizione in un paese e sotto la forza di alcune circostanze sociali, vessatoria in un altro stato , in un terzo stato essa potrebbe essere crudelmente ingiusta. Potrebbe esporre senza difesa gl’ innocenti ai colpi dei malfattori. Quando il potere non sa garantire la sicurezza degl’ individui, il dovere gl’impone di non disarmarli. La legge proibitiva sarà tutta a profitto degli scellerati. Colui che medita un assassinio punto non esita a infrangere la legge che vieta il porto d’armi.
Egli è specialmente all’ abuso che si fa delle leggi di polizia che si deve attribuire, in parte almeno, un’opinione generalmente sparsa, ed a nostro avviso tanto dannosa quanto erronea. Si considerano gli atti vietati da queste leggi come indifferenti per essi medesimi, e queste leggi como leggi arbitrarie in qnantoché esse non si appoggiano ad alcuna proibizione del diritto naturale; da ciò se ne conclude, che è mestieri, nell’ applicazione di queste leggi, impiegare quant’ è possibile l’interpretazione che si chiamò restrittiva.
Questa opinione è il risultato di un’ analisi incompleta fatta del male morale. Se per circostanze particolari del paese, l’ ordine pubblico o la privata sicurezza sono effettivamente poste in pericolo da quell’ atto in apparenza il più inoffensivo, l’ azione proibita è immorale in se’ medesima, e la legge proibitiva è intrinsecamente giusta. L’ autore dell’ atto proibito è tanto colpevole quanto colui che, senza alcuna intenzione positiva di omicidio, scaricasse un’ arma da fuoco in un luogo frequentato. Negarlo è rifiutare alla conservazione dell’ ordine pubblico la qualità di azione morale.
Puossi di vero nominare governi i quali attribuirono un male relativo ad atti che non erano in alcun modo nocivi all’ordine sociale, anzi che gli erano utili. Ma gli atti della tirannia non sono argomenti valevoli contro la verità di un principio.
Si può anche osservare non essere facile l’oltrepassare, con lodevole intenzione, la misura del potere legittimo, allorquando si fa ad inscrivere nel catalogo dei delitti atti tali che non producono che un male relativo. L’osservazione è giusta; essa prova solamente quanto importi di circondare il potere legislativo di tutte quelle guarentigie atte a prevenirne gli errori. Ma tutto ciò che s’ aggiunge a queste due osservazioni altro non è che declamazione e sofisma.
Così a torto si sostenne, che per i delitti di questa specie doveasi sempre sforzarsi di dare alla legge penale una interpretazione restrittiva. Ancora una volta , se la legge è I’ espressione sincera delle esigenze dell’ordine sociale, se il male relativo è reale, l’ atto proibito è un delitto morale e sociale nel medesimo tempo. Illudere la legge con delle sottigliezze è un compromettere l’ordine pubblico, è mancare ad un dovere.
Onde sanamente apprezzare gli attacchi che il delitto apporta all’ordine sociale, è mestieri figurarsi gli effetti della impunità di tale o tal’altra specie di delitti, di cui i dati storici dimostrino la possibilità e la frequenza.
La maggior parte dei delitti sono i risultati di date cause.
Ogni delitto incontra ostacoli che possono prevenirlo, indipendentemente dalla legge penale.
Ogni delitto trova, in sanzioni diverse da quelle della legge penale , una più o meno efficace repressione che può impedirne la rinovazione.
L’ignoranza, il giuoco, il fanatismo, la miseria. l’ abuso di bibite fermentate, le leggi sulla caccia, le leggi di dogana, la rapida diminuzione dei salarj, la privazione d’ impieghi per gl’ impiegati liberali, la negata giustizia, ecc., ecc. , sono cause di numerosi delitti. Un esatto lavoro di statistica giudiziaria, tal quale ora si opera in Francia ciascun anno, e che noi tentammo di far imitare in Isvizzera, rivelerebbe in otto o dieci anni le principali cause del delitto in ogni stato.
Il delitto può incontrare, fuori della legge penale, l’ostacolo della sanzione morale, della religione, della pubblica opinione , della individuale difesa della polizia preventiva.
Il biasimo, il disonore, i rimorsi, I’ avversione de’ suoi simili, la perdita di quei vantaggi che vengono prodotti da una riputazione senza taccia, il timore di odj che il delitto può suscitare , finalmente le operazioni della giustizia civile sono tanti mezzi di repressione indipendenti dall’ azione penale.
Queste cause, questi ostacoli, questi mezzi dì repressione sono più o meno numerosi, più o meno attivi, secondo il grado di morale civilizzazione o materiale di un dato popolo, secondo la natura e il grado di energia delle sue politiche istituzioni.
Questi sono i tre capi, ai quali debbono riferirsi tutti i risultati di un’ opera intrapresa al fine di valutare il male sociale prodotto da ogni specie di delitto. Voltacché si abbia riconosciuto, per un gran numero di delitti almeno, la forza e l’estensione delle cause impulsive, la forza degli ostacoli e quella dei mezzi di repressione indipendenti dalla legge penale, si avrà l’ espressione della gravita del colpo , che l’ impunità del delitto porterebbe all’ ordine sociale, si avrà l’ espressione del male relativo.
Queste ricerche sono una positiva obbligazione per ogni governo.
È mestieri ricercare le cause del delitto per allontanarle, gli ostacoli onde non indebolirli, i mezzi di repressione fuori della pena, onde conoscerne la forza ed approfittarne per quanto è possibile.
Ma nulla deve essere spinto al di là dei confini posti dalla ragione e dalla generale utilità. In tutte le cose il diritto è là che si oppone alla estensione esorbitante di ogni mezzo di protezione, quantunque legittimo sia nel suo principio, che in una certa misura. Il potere sociale, come ogni individuo, trovasi sovente posto fra due inconvenienti o fra due doveri. Esso è tenuto di arrestarsi nella ricerca del bene, nell’ impiago di un mezzo utile, imperocché la sua azione ferirebbe un diritto, o porterebbe danno ad un più importante dovere.
Bisogna allontanare le cause del delitto: la diminuzione rapida de’ salari ne è una. Ciò è quanto dire, che il governo potrà costringere gl’ intraprenditori, i manifatturieri a continuare una ruinosa produzione, a pagare la mano d’ opera al dissopra di quella giusta parte che a loro proviene nella distribuzione del valore del prodotto.
Anche l’ignoranza è causa di delitto. L’azione del governo , dovunque lo stato della società lo rende necessario, può esercitarsi nel modo più utile a profitto della pubblica istruzione. Che si prelevi sulle imposte una parte destinata all’ insegnamento, che si moltiplichino le scuole, che si accerti della capacità dei precettori, che si obblighino i genitori a far godere ai loro fanciulli i benefici della istruzione, che si ricompensino i diligenti allievi , che si rifiutino alcune politiche o civili facoltà agli ignoranti, niente di più giusto. Ma si oltrepasserebbero i limiti, se si strappassero di forza i figli ai genitori, se si facessero concorrere alle spese dell’ istruzione al di là dei loro mezzi, se si facesse violenza, sotto pretesto di elevare i loro figli, alle loro opinioni religiose, anche politiche.
Ma in ogni stato di causa, anche in quei paesi ove il governo può dispensarsi dall’ intervenire e por mano nella istruzione generale, il potere sociale ha cionnullameno il positivo dovere di sorvegliare ad un genere particolare d’ istruzione che si riferisca direttamente alla efficacia preventiva della legge penale.
Tutte le volte che trattasi di punire atti, il di cui male assoluto è quasi nullo e di molto inferiore al male relativo, il legislatore deve trovare i mezzi d’istruire i cittadini delle circostanze speciali e variabili, dalle quali proviene il male del delitto affinché possano apprezzarlo, e la proibizione dell’atto o la gravità della pena non sembri loro capricciosa. Non sempre è sufficiente avvertimento l’imposizione della pena. Di troppo si abusò della sanzione penale : la scala delle pene è una misura nella quale i popoli non hanno confidenza. Questa speciale istruzione è inutile per le leggi militari. La vita dei campi dà al soldato una particolare educazione, che sola basta onde fargli valutare tutto ciò che havvi di speciale nei delitti militari, e tutto quanto aumenta la gravità morale di alcuni delitti comuni , allorquando sono commessi dalla forza armata.
Medesimamente appounpopolo istrutto, le di cui leggi sono l’ opera di assemblee deliberanti , la pubblica discussione ed i giornali possono tener luogo di ogni altro mezzo d’istruzione. Ciò non pertanto non sempre avviene cosi. Più di una legge ragionevolissima fu giudicata tirannica , e lo era in effetto nella sua applicazione, imperocché essa colpiva uomini che non comprendevano il principio giustificativo della medesima. Quando si è abituati a non aver sulle labbra che le minacce, non mai la ragione, devesi forse far le meraviglie, se si è tacciati di tiranni?
Fra gli ostacoli al delitto indipendenti dalla legge penale figura in primo luogo, come mezzo di governo, la polizia.
La polizia può essere esercitata in forza di generali regolamenti e coll’ azione individuale de’ suoi agenti.
Nel primo caso essa rientra nel dominio della giustizia. Le regole di polizia formano parte della legge penale, e noi abbiamo veduto che se queste regole sono razionali, se le difese sono la vera espressione delle esigenze dell’ordine pubblico, la loro infrazione ha tutti i caratteri del delitto.
Nel secondo caso, avvi ciò che appellasi polizia propriamente detta : polizia preventiva e polizia giudiziaria , protezione dell’ordine colla sorveglianza, protezione dell’ordine a mezzo della ricerca dei delitti e de’ loro autori.
L’umana giustizia ha i suoi lati vulnerabili , la polizia propriamente detta, lo confessiamo, né ha ancora di più. È difficile assegnare alla polizia regole positive, contenere la sua azione entro confini tracciati rettamente. Essa esige una libera azione individuale, più libera, più continua e meno solenne di quella della giustizia : essa non si lascia sottomettere alle medesime forme, non sopporta le medesime guarentigie. Una troppo rigida controlleria la paralizza. Ci sembra assai dubbioso che si possa mai dirigere e contenere in un modo soddisfacente l’ azione della polizia con regole generali e positive. Essa sarà sempre o poco o troppo poco fornita di libertà.
Non può trovarsi la vera salvaguardia contro gli eccessi di una polizia preventiva che nello spirito generale del paese, nelle forme del suo governo, nella pubblicità dei dibattimenti legislativi e giudiziarj e nella libertà della stampa. Dovunque esistono queste garanzie la polizia non potrebbe essere lungo tempo turbolenta o corruttrice, né in durevole modo por mano sulla giurisdizione dei tribunali. L’ essenziale consiste a stabilire chiaramente, e senza restrizione, questo principio assoluto e dirigente in fatto di polizia , che nulla di definitivo le appartenga, che la di lei azione sulle persone e sopra le cose non possa essere che momentanea, provvisoria. È evidente che questo principio non abbraccia punto i casi della legittima difesa , sia personale, sia pubblica.
Del resto, quali che siano le difficoltà che presenta la organizzazione della polizia propriamente detta, nessuno stato non potrebbe far senza di questo mezzo di protezione ; ogni governo è responsabile, moralmente almeno, dei delitti e dei disordini che avrebbe potuto prevenire coll’ ajuto d’ una polizia compatibile colle pubbliche libertà e la sicurezza individuale.
I testi sono tratti da “Pellegrino Rossi, Trattato di diritto penale, Milano, Borroni e Scotti, 1852″: http://books.google.it/books?id=fioVAAAAQAAJ&printsec=titlepage&source=gbs_v2_summary_r&cad=0#v=onepage&q=&f=false
