Feb 23

In Egitto l’ elezione del re era riserbata alle due caste principali, quella de’ sacerdoti e quella dei guerrieri; nè uguale valore aveva in ciascuna il diritto di votare, giacchè:

  • II voto d’ un profeta contava per 100
  • d’ un comasta o prete: 20
  • d’ uno zoccoro, ultimo grado nella gerarchia sacerdotale: 10
  • d’ un guerriero:  1

Quindi l’ elezione dipendeva interamente dalla classe sa­cerdotale, e l’ intervento dell’ altra era illusorio, il che mo­stra I’ origine delle tante leggi superstiziose che vincolarono il popolo Egiziano; insomma dalla classe elettrice dipendono le qualità degli elettori e I’ indole della legislazione.

II modo con cui si eseguiscono le elezioni, può presentare occasioni d’importanti riflessi allo statista; prendiamo per esempio l’ Inghilterra: la libertà delle elezioni è ivi  ridotta alla licenza de’ facchini; gli aspiranti si coprono di villanie alla presenza del pubblico; i partigiani di essi cominciano a battagliare con fischi ed urli, quindi con fasti di verze, cui succedono i sassi, e finalmente una zuffa da bestie feroci. I voti si vendono nelle case o ne’ trivii, come le mercanzie nelle botteghe e sulle piazze. I prezzi sborsati e l’ elezione ottenuta o non ottenuta possono dimostrare il valore dell’ opinione; mi spiego: Piero spende un milione di franchi, e non riesce ad essere eletto; Paolo ne spende cento mila ed ottiene i voti, in pari circostanze 9.900.000 franchi rappresenteranno la forza della stima pubblica che lo investe. In Francia i voti non si vendono, o la vendita non è così impudente come in lnghilterra; egli è questo un sintomo, se non di moralità, almeno di pubblica decenza. Talvolta vedrete eletto un bacchettone che non ha nè attività nè talenti, e dimenticato I’ uomo modesto e dotto che ama il paese e conosce la legislazione: insomma confrontate le qualità degli eletti e degli scartati, e vedrete piu volte che il giudizio del popolo non è così infallibile come pretendeva Macchiavello.

Esponendo le qualità che caratterizzano il pubblico amministratore, ricorderò ai giovani di non dimenticare nell’ applicazione le circostanze in cui egli si trova e che vincolano talora il suo potere, talora la sua volontà, Liutprando re dei Longobardi, benchè conoscesse la stoltezza delle prove giudiciarie dell’ acqua, del fuoco, del duello, ecc., ciò nonostante la perficacia del suo popolo lo costrinse ad ammetterle; e Solone, benchè potesse dare agli Ateniesi migliori leggi, non volle, prevedendo che le loro abitudini le renderebbero inutili.

I sintomi generali d’un buon amministratore sono i seguenti:

  • Desiderio di conoscere lo stato della nazione
  • Pubblicità dello stato della nazione
  • Buone qualità degli impiegati
  • Simplicità nelle operazioni
  • Rapidità nelle operazioni
  • Esattezza ne’ pagamenti
  • Solido impiego di denaro pubblico
  • Rispetto pratico alle leggi
  • Sicurezza e felicità pubblica
  • Mancanza d’ uomini oziosi e di terre incolte

Si debbe a Carlomagno l’ istituzione dei Missi dominici, i quali erano commissari imperiali che visitavano le province per conoscere il modo con cui si amministrava la giustizia, le angarie cui erano sottommessi i sudditi, lo stato de’ fiumi e delle strade, e farne rapporto nel consesso dei nobili, de’ vescovi, dei guerrieri alla presenza dell’ imperatore.

Un editto dell imperatore chinese Chum permise a tutti i cittadini di scrivere sopra una tabella esposta in pubblico, ciò che sembrava loro biasimevole nella condotta del sovrano. Sotto Alfonso V re di Portogallo, nel X secolo, le leggi toglievano la nobiltà a chiunque insultava una donna, rendeva falsa testimonianza, mascherava la verità al re.

[...]

Fra gli oggetti che non si possono asportare dal Giappone, si contano le monete, le carte geografiche, i libri stampati, e principalmente quelli che somministrano notizie sull’ interno dell’impero.

E’ generale ne’ popoli Africani l’ avversione a lasciar vedere le sorgenti delle acque che traversano i loro paesi. Il governo di Spagna minacciò per l’ addietro la pena di morte a chi pubblicava le carte geografiche di alcune colonie spagnuole.

Burkhardt, nel suo viaggio in Siria, racconta che i Bedouini s’ allarmano, quando veggono un viaggiatore scrivere osservazioni sulla loro nazione. Il Bedouino Ayd, suo compagno di viaggio e di pericoli, avendolo un giorno sorpreso mentre stava scrivendo, gli fece rimprovero in tuon di sdegno, di stendere note sulla sua patria, sulle sue montagne, sui suoi pascoli. Altri viiggiatori, disse Ayd, hanno fatto lo stesso, ma io non gli accompagnava, nè giammai servirò d’ instrumento a quelli che preparano la rovina del mio paese. Burkhardt avendolo assicurato ch’ egli amava i Bedouini, e provato che le sue note erano state utili ad entrambi, Ayd soggiunse: Ciò che voi mi dite può essere vero, ma noi sappiamo che molti uomini, Dio sa quali, sono venuti, alcuni anni fa, in questo paese, hanno visitato le montagne, esaminato le pietre, le piante, gli animali, fin i ragni e i serpenti; d’allora in poi è caduta poca pioggia e il salvaggiume è considerevolmente scemato ec. Regna la stessa opinione nei Bedouini della Nubia. Essi credono che un mago può, gettando certi caratteri sulla carta, far cessare la pioggia in un paese e farla cadere in un altro.

La diffidenza dell’ ignoranza è dunque un ostacolo alla pubblicazione delle notizie statistiche. Ad essa si unisce talvolta l’insensata vanità che nasconde lo stato periglioso delle cose per provare di non aver bisogno di consigli. Vedi la condotta di Vitellio in Tacito.

[...]

Si conosce il pubblico amministratore dalle qualità de subalterni ch’ egli sceglie come si conosce l’ inclinazione dell’ uomo privato dalle conmpagnie che frequenta.

L’ amministratore istrutto e zelante sa che l’ ignoranza, l’ orgoglio, lo spirito di partito, e sopratutto la corruzione nuocono al pubblico e screditano il governo. Egli non ignora che l’ interesse o l’ ambizione sono gli ordinari scogli a cui vanno a rompersi le virtù fittizie, create provvisoriamente dalle vicende politiche. Traiano ricusava di scerre per suo successore Adriano, perchè vi scorgeva virtù forzate che offendevano la solidità del suo giudizio.

La vanità dell’ amministratore ignorante ordinariamente gli fa temere le persone che ne sanno più di lui quindi Io induce ad allontanarle dalle cariche [...] L’ amministratore corrotto sceglie ordinariamente le persone che, non avendo riputatione da perdere, sono pronte a seguire tutte le sue voglie qualunque esse sieno; tali erano le scelte di Vitellio.

[...]

E’ inutile il provare che la nazione spende molto o poco se non consta in quali oggetti è impiegato il denaro pubblico. Sotto Alfredo il grande, la settima parte delle rendite della corona era messa in serbo per mantenere gran copia di operai, i quali lavoravano continuamente a ristabilire le città, i castelli, i palazzi, le chiese. Furono impiegati in queste costruzioni le pietre e i mattoni de’ quali sino allora era ignoto l’ uso. I signori imitarono l’ esempio del re e gli edifizi solidi si moltipllcarono in poco tempo.

Giova ricordare qui la matta legge degli Ateniesi che minacciava la pena di morte a chi proponeva di impiegare a difesa della patria il denaro destinato pel teatro. Si riconosce che anco sotto gli ottimi re il denaro pubblico può essere speso illegittimamente allorchè si ricorda che i cortigiani ottennero in un sol giorno colla loro importunità dalla naturale generosilà di Enrico IV venticinque editti che li antorizzavano ad esigere dei diritti, de’ pedaggi, de’ dazi sul commercio e sulle arti, editti che il ministro Sully ricusò di sottoscrivere.

Mentre Sully andava dal re per dimostrargli come i cortigiani avevano sorpresa la sua buona fede incontrò alla porta la marchesa di Verneuil che Io rimproverò perché si opponesse in tal guisa alla buona volontà del re. “Tutto ciò che voi dite Signora” rispose Sully “sarebbe buono se Sua Maestà pigliasse il denaro dalla sua borsa, ma levarlo di nuovo sopra i mercanti, gli artigiani, i lavoratori, i pastori non istà bene. Sono essi che nodriscono il re e noi tutti. Basta bene a loro di un padrone, senza che abbiano da mantenere tant’ altra gente”.

I testi sono tratti da “Melchiorre Gioia,  Filosofia della statistica, Tomo III, Lugano, Ruggia e C., 1838″: http://books.google.it/books?id=R68FAAAAQAAJ&pg=RA1-PA304&dq=schiavitu&as_brr=1&ei=PqmiSaWaC5r2Mcj00IoC#PPP9,M1

Per una breve biografia dell’ economista e filosofo Melchiorre Gioia: http://en.wikipedia.org/wiki/Melchiorre_Gioja

Per consultare il catalogo delle opere pittoriche di William Hogarth (1697-1764):  http://www.abcgallery.com/H/hogarth/hogarth.html

Tagged with:
Feb 02

Courtesy of Wordle.net

Art. 1
L’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro.
La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.

Art. 2
La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.

Art. 3
Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.
È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

Art. 4
La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto.
Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un’attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società.

Art. 5
La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell’autonomia e del decentramento.

Art. 6
La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche.

Art. 7
Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani.
I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale.

Art. 8
Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge.
Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l’ordinamento giuridico italiano.
I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze.

Art. 9
La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica.
Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.

Art. 10
L’ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute.
La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali.
Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l’effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d’asilo nel territorio della Repubblica secondo le condizioni stabilite dalla legge.
Non è ammessa l’estradizione dello straniero per reati politici.

Art. 11
L’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.

Art. 12
La bandiera della Repubblica è il tricolore italiano: verde, bianco e rosso, a tre bande verticali di eguali dimensioni.

Courtesy of Wordle.net

Art. 1
Italy is a democratic republic, founded on work.
Sovereignty belongs to the people, which exercises it in the forms and within the limits of the Constitution.

Art. 2
The Republic recognizes and guarantees the inviolable rights of man, as an individual, and in the social groups where he expresses his personality, and demands the fulfilment of the intransgressible duties of political, economic, and social solidarity.

Art. 3
All citizens have equal social dignity and are equal before the law, without distinction of sex, race, language, religion, political opinions, personal and social conditions.
It is the duty of the Republic to remove those obstacles of an economic and social nature which, really limiting the freedom and equality of citizens, impede the full development of the human person and the effective participation of all workers in the political, economic and social organization of the country.

Art. 4
The Republic recognizes the right of all citizens to work and promotes those conditions which will make this right effective.
Every citizen has the duty, according to his possibilities and individual choice, to carry out an activity or a function which contributes to the material or spiritual progress of society.

Art. 5
The Republic, one and indivisible, recognizes and promotes local autonomies; implements in those services which depend on the State the fullest measure of administrative decentralization; accords the principles and methods of its legislation to the requirements of autonomy and decentralization.

Art. 6
The Republic safeguards by means of appropriate measures linguistic minorities.

Art. 7
The State and the Catholic Church are, each within its own order, independent and sovereign.
Their relations are regulated by the Lateran Treaties. Changes to the Treaties accepted by both parties do not require the procedure for constitutional amendment.

Art. 8
All religious confessions are equally free before the law.
Religious confessions other than Catholic have the right to organize in accordance with their own statutes, in so far as they are not in conflict with Italian laws.
Their relations with the State are regulated by law on the basis of an accord between the respective representatives.

Art. 9
The Republic promotes the development of culture and scientific and technical research.
It safeguards landscape and the historical and artistic heritage of the Nation.

Art. 10
Italian laws conform to the generally recognized tenets of international law.
The legal status of foreigners is regulated by law in conformity with international provisions and treaties.
The foreigner who is denied in his own country the real exercise of the democratic liberties guaranteed by the Italian Constitution has the right of asylum in the territory of the Republic, in accordance with the conditions established by law.
The extradition of a foreigner for political offences is not admitted.

Art. 11
Italy rejects war as an instrument of aggression against the freedoms of others peoples and as a means for settling international controversies; it agrees, on conditions of equality with other states, to the limitations of sovereignty necessary for an order that ensures peace and justice among Nations; it promotes and encourages international organizations having such ends in view.

Art. 12
The flag of the Republic is the Italian tricolour: green, white and red, in three vertical bands of equal dimensions.

Courtesy of Wordle.net

Artículo 1
Italia es una República democrática fundada en el trabajo.
La soberanía reside en el pueblo, que la ejercerá en las formas y dentro de los límites previstos por la Constitución.

Artículo 2

La República reconoce y garantiza los derechos inviolables del hombre, ora como individuo ora en el seno de las formaciones sociales donde aquél desarrolla su personalidad y exige el cumplimiento de los deberes inexcusables de solidaridad política, económica y social.

Artículo 3
Todos los ciudadanos tienen la misma dignidad social y son iguales ante la ley sin que pueda prevalecer distinción alguna por razones de sexo, raza, lengua, religión, opiniones políticas u otras circunstancias personales y sociales.
Corresponde a la República remover los obstáculos de orden económico y social que, limitando el derecho a la libertad y la igualdad de los ciudadanos, impiden el pleno desarrollo de la persona humana y la participación efectiva de todos los trabajadores en la organización política, económica y social del país.

Artículo 4
La República reconoce a todos los ciudadanos el derecho al trabajo y promoverá las condiciones que hagan efectivo este derecho.
Todo ciudadano tiene el deber de desarrollar, con arreglo a sus posibilidades y según su propia elección, una actividad o función que concurra al progreso material o espiritual de la sociedad.

Artículo 5
La República, una e indivisible, reconocerá y promoverá las autonomías locales; efectuará, en los servicios que dependan del Estado, la más amplia descentralización administrativa y adecuará los principios y métodos de su legislación a las exigencias de la autonomía y de la descentralización.

Artículo 6
Las República protegerá, mediante las normas adecuadas, a las minorías lingüísticas.

Artículo 7
El Estado y la Iglesia católica son, cada uno en su propia esfera, independientes y soberanos.
Sus relaciones se regularán por los Tratados de Letrán. Las modificaciones de los Tratados aceptadas por ambas partes, no requerirán procedimiento de revisión constitucional.

Artículo 8
Todas las confesiones religiosas son igualmente libres ante la ley.
Las confesiones religiosas distintas de la católica tendrán derecho a organizarse según sus propios estatutos, siempre que no se opongan al ordenamiento jurídico italiano.
Sus relaciones con el Estado serán reguladas por ley de conformidad con los acuerdos a que hayan llegado sus respectivas representaciones.

Artículo 9
La República promoverá el desarrollo de la cultura y la investigación científica y técnica.
Protegerá el paisaje y el patrimonio histórico y artístico de la Nación.

Artículo 10
El ordenamiento jurídico italiano se ajustará a las normas del derecho internacional generalmente reconocidas.
La situación jurídica de los extranjeros se regulará por la ley en los términos que establezcan las normas y los tratados internacionales.
Todo extranjero, al que se impida en su país el ejercicio efectivo de las libertades democráticas garantizadas por la Constitución italiana, tendrá derecho de asilo en el territorio de la República con arreglo a las condiciones establecidas por la ley.
No se admitirá la extradición de extranjeros por delitos políticos.

Artículo 11
Italia repudia la guerra como instrumento de ataque a la libertad de los demás pueblos y como medio de solución de las controversias internacionales; consentirá, en condiciones de igualdad con los demás Estados, las limitaciones de soberanía necesarias para un ordenamiento que asegure la paz y la justicia entre las naciones; promoverá y favorecerá las organizaciones internacionales encaminadas a este fin.

Artículo 12
La bandera de la República es el tricolor italiano: verde, blanco y rojo en tres franjas verticales de la misma anchura.

Courtesy of Wordle.net

Article 1
L’Italie est une République démocratique, fondée sur le travail. La souveraineté appartient au peuple, qui l’exerce dans les formes et dans les limites de la Constitution

Article 2
La République reconnaît et garantit les droits inviolables de l’homme, aussi bien en tant qu’individu que dans les formations sociales où s’exerce sa personnalité, et exige l’accomplissement des devoirs de solidarité politique, économique et sociale auxquels il ne peut être dérogé.

Article 3
Tous les citoyens ont une même dignité sociale et sont égaux devant la loi, sans distinction de sexe, de race, de langue, de religion, d’opinions politiques, de conditions personnelles et sociales. Il appartient à la République d’éliminer les obstacles d’ordre économique et social qui, en limitant de fait la liberté et l’égalité des citoyens, entravent le plein développement de la personne humaine et la participation effective de tous les travailleurs à l’organisation politique, économique et sociale du Pays.

Article 4
La République reconnaît à tous les citoyens le droit au travail et met en oeuvre les conditions qui rendent ce droit effectif. Tout citoyen a le devoir d’exercer, selon ses possibilités et selon son choix, une activité ou une fonction concourant au progrès matériel ou spirituel de la société.

Article 5
La République, une et indivisible, reconnaît et favorise les autonomies locales; réalise dans les services qui dépendent de l’Etat la plus large décentralisation administrative; adapte les principes et les méthodes de sa législation aux exigences de l’autonomie et de la décentralisation.

Article 6
La République protège par des normes particulières les minorités linguistiques.

Article 7
L’Etat et l’Eglise catholique sont, chacun dans son ordre, indépendants et souverains. Leurs rapports sont réglementés par les Pactes du Latran. Les modifications des Pactes, acceptées par les deux parties, n’exigent pas de procédure de révision constitutionnelle.

Article 8
Toutes les confessions religieuses sont également libres devant la loi. Les confessions religieuses autres que la confession catholique ont le droit de s’organiser selon leurs propres statuts, en tant qu’ils ne s’opposent pas à l’ordre juridique italien. Leurs rapports avec l’Etat sont fixés par la loi sur la base d’ententes avec leurs représentants respectifs..

Article 9
La République favorise le développement de la culture et la recherche scientifique et technique. Elle protège le paysage et le patrimoine historique et artistique de la Nation.

Article 10
L’ordre juridique italien se conforme aux règles du droit international généralement reconnues. La condition juridique de l’étranger est fixée par la loi, conformément aux normes et aux traités internationaux. L’étranger, auquel l’exercice effectif des libertés démocratiques garanties par la Constitution italienne est interdit dans son pays, a droit d’asile sur le territoire de la République, selon les conditions fixées par la loi. L’extradition d’un étranger pour des délits politiques n’est pas admise.

Article 11
L’Italie répudie la guerre en tant qu’instrument d’atteinte à la liberté des autres peuples et comme mode de solution des conflits internationaux; elle consent, dans des conditions de réciprocité avec les autres Etats, aux limitations de souveraineté nécessaires à un ordre qui assure la paix et la justice entre les Nations; elle aide et favorise les organisations internationales poursuivant ce but.

Article 12
Le drapeau de la République est le drapeau tricolore italien: vert, blanc et rouge, à trois bandes verticales de dimensions égales.

Per leggere il testo in italiano della Costituzione della Repubblica Italiana: http://it.wikisource.org/wiki/Italia,_Repubblica_-_Costituzione
To read the text in english of the Constitution of the Italian Republic: http://en.wikisource.org/wiki/Constitution_of_Italy
Para leer el texto en espanol de la Constitución de la República Italiana: http://es.wikisource.org/wiki/Constituci%C3%B3n_de_la_Republica_Italiana
Pour lire le texte en française de la Constitution de la République Italienne: http://www.pariopportunita.gov.it/Pari_Opportunita/UserFiles/Il_Dipartimento/UNAR/Notizie/costituzione-in-francese.pdf
Le nuvole di parole sono state realizzate con Wordle: http://www.wordle.net/
Per leggere le dissertazioni giuridiche di Vincenzo Palmieri: http://books.google.it/books?id=UiMPAAAAIAAJ&pg=PA267&dq=costituzione&lr=&as_brr=1&ei=4BOHSePlO4jWNrD6qN8F#PPA1,M1

Tagged with:
Dec 08
Francobollo sovietico emesso nel 1988 per la Settimana Internazionale della Lettera. Sulla destra il simbolo dell UPU

Francobollo sovietico emesso nel 1988 per la "Settimana Internazionale della Lettera". Sulla destra il simbolo dell' UPU

Dal XVII secolo in poi le comunicazioni postali internazionali, cioè l’ invio di pacchi o di dispacci da un paese all’ altro, cominciarono ad essere regolate da accordi bilaterali tra stati o tra altre realtà sovrane ma questo sistema che si basava su una miriade di procedure, tariffe, monete, unità di peso e di misura spesso molto differenti tra loro finì per complicare, e quindi limitare, l’ invio o la ricezione di un prodotto postale da e per l’ estero la cui domanda, però, era in continuo aumento.

I primi, in questo senso, a prendere l’ iniziativa furono gli Inglesi nel 1840. Su proposta di Sir Rowland Hill, padre dei sistemi postali moderni, il costo di spedizione di una lettera su tutto il territorio dell’ Impero Britannico venne ridotto a un penny da pagarsi direttamente all’ ufficio postale che in cambio rilasciava una marca da bollo da applicare sulla busta che indicava l’ avvenuta copertura delle spese postali da parte del mittente. La marca era di colore nero con al centro il ritratto della regina Vittoria. Per questo cominciò ad essere chiamato “penny black” che divenne poi ufficialmente il nome del primo francobollo della storia.

Nel 1862 Montgomery Blair, direttore del servizio postale degli USA, convocò una conferenza internazionale per tentare di stabilire standard comuni per i servizi postali internazionali. La conferenza si tenne a Parigi l’ 11 maggio 1863 e vide la partecipazione di delegati da quindici paesi: Austria, Belgio, Costa Rica, Danimarca, Francia, Gran Bretagna, Le città anseatiche (Lubecca, Brema e Amburgo) non ancora inglobate dalla Prussia, Italia, Olanda, Portogallo, Prussia, Isole Sandwich, Spagna, Svizzera e Stati Uniti. La conferenza di Parigi fissò alcuni principi generali a cui i differenti stati avrebbero dovuto rifarsi per semplificare una serie di procedure e rendere il servizio postale più veloce ed efficiente.

Ma questo, pur non inadeguato, protocollo d’ intesa non era ancora abbastanza per soddisfare la crescita esponenziale delle esigenze comunicative globali e dunque nel 1868 Heinrich von Stephan, alto funzionario postale della Confederazione della Germania del Nord, propose un piano generale di riforme da discutere ed approvare nel corso di una Conferenza Plenipotenziaria. La Conferenza fu indetta dal governo svizzero per il 15 settembre 1874 a Berna e, in prima convocazione, ventidue paesi risposero all’ appello: Austria e Ungheria, Belgio, Danimarca, Egitto, Francia, Germania, Gran Bretagna, Grecia, Italia, Lussemburgo, Olanda, Norvegia, Portogallo, Romania, Russia, Serbia, Spagna, Svezia, Svizzera, Stati Uniti e Turchia. La conferenza produsse un articolato protocollo internazionale noto come “Trattato di Berna” che entrò in vigore il 1 luglio 1875 e che, tra le altre, stabiliva la nascita della “General Postal Union” ovvero un organismo di vigilanza postale internazionalmente riconosciuto che tre anni dopo, vista la successiva adesione massiccia di numerosi altri paesi, prese l’odierno nome di “Universal Postal Union”. L’ UPU, con la fondazione delle Nazioni Unite, è diventata un’ agenzia ONU.

L’ attuale “mission” dell’ UPU è quella di fornire suggerimenti, soluzioni, e assistenza tecnica ai paesi membri in questioni relative agli scambi postali internazionali. L’ UPU detta anche le regole dei servizi internazionali ma, in quanto oranizzazione non governativa, non può interferire con la politica interna dei vari paesi che rimangono comunque liberi di imporre ulteriori regole, tasse e tarriffe, di stampare quanti e quali francobolli vogliono, di organizzare le operazioni postali secondo i criteri che ritengono più opportuni. I paesi che aderiscono all’ UPU si riuniscono in seduta plenaria ogni 4 anni.

Un International reply coupon di emissione ucraina

Un "International reply coupon" di emissione ucraina

Anche se l’ UPU è un’ agenzia delle Nazioni Unite non tutti i 192 paesi membri dell’ ONU sono anche membri dell’ UPU. Per esempio Andorra, le Isole Marshall, la Micronesia e Palau siedono al Palazzo di Vetro ma non aderiscono all’ UPU. Ma è anche vero che i paesi non-ONU possono comunque essere membri UPU come accade per Città del Vaticano che è plenipotenziaria UPU ma solo “ammessa come osservatore” alle Nazioni Unite.

L’ UPU conta, ad oggi, 191 membri dopo anche le recenti adesioni di Timor-Leste il 28 novembre 2003 e del Montenegro il 26 luglio 2006. Fanno però parte dell’ UPU anche “stati” non indipendenti come le Antille Olandesi, Aruba e i Territori inglesi d’ Oltremare.

Curiosa, per non dire sospettosa, la vicenda della Cina che aderì all’ UPU il 1 marzo 1914 e sempre ha continuato a farne parte anche quando nel 1949 il governo nazionalista cinese scappò a Taiwan e, su di lui, si impose la neonata Repubblica Popolare Cinese. Solo che all’ UPU, fino al 1972, fu Taiwan a continuare ad essere l’ unica Cina ufficialmente riconosciuta. Ci vollero insomma più di vent’ anni dalla fuga dei nazionalisti a Formosa perchè il congresso dell’ organizzazione riconoscesse la Cina Popolare come il solo legittimo rappresentante della nazione cinese. In conseguenza di ciò Taiwan perse in favore di Pechino la possibilità di emettere gli “International Reply Coupons” ossia la possibilità di spedire e ricevere direttamente documenti postali internazionali che quindi, obbligatoriamente, devono passare per un altro paese UPU con relativi ritardi e inevitabile maggiorazione dei costi del sevizio. Una cosa come questa per una economia emergente come quella taiwanese significa ogni anno milioni se non miliardi di sovraccosti cioè di perdite. La Repubblica Turca di Cipro del Nord, riconosciuta stato sovrano solo dalla Turchia, è nella stessa situazione di Taiwan: tutta la sua posta internazionale in entrata ed in uscita passa prima per Ankara che poi la distribuisce direttamente ai servizi postali dei rispettivi destinatari.

Carta dei codici postali tedeschi

Carta dei codici postali tedeschi

Il Codice Postale, che negli USA prende il nome ZIP Code, è un’ invenzione piuttosto recente. La prima nazione ad introdurlo è stata la Germania nel 1941, seguita dal regno Unito nel 1959 e dagli Stati Uniti nel 1963. In Italia l’ avvento del Codice di Avviamento Postale o CAP risale al 1967. Attualmente solo 190 nazioni ONU su 192 usano il codice postale: l’ Irlanda e Panama ancora non lo hanno adottato. Extra-ONU anche Hong Kong non ne possiede uno.

Una delle entrate dell Ufficio Centrale delle Poste a Pesaro

Una delle entrate dell' Ufficio Centrale delle Poste a Pesaro

Statistiche UPU realtive all’ Italia per l’ anno 2006:

  • Numero totale degli uffici postali permanenti: 13.852
  • Area media di copertura per ufficio postale (km²): 21,75
  • Numero medio di abitanti per ufficio postale: 4.243,34
  • Numero di cassette postali sparse sul territorio italiano: 62.000
  • Numero di cassette postali collocate presso gli uffici postali: 338.407
  • Numero medio di invii postali per abitante: 116,94
  • Numero di invii postali domestici: 6.779.772.929
  • Numero di invii postali internazionali: 91.250.756
  • Numero di ricezioni postali internazionali:  195.406.881
  • Numero di invii pacchi postali domestici: 243.781.143
  • Numero di invii pacchi postali internazionali: 3.668.354
  • Numero di ricezioni pacchi postali internazionali:  4.056.857
  • Numero di invii postali assicurati domestici: 14.158.066
  • Numero di invii postali assicurati internazionali: 55.669
  • Numero di ricezioni postali assicurate internazionali: 47.305
  • Numero di giornali e riviste spediti e ricevuti per posta in ambito domestico: 985.059.039
  • Numero di invii pubblicitari domestici: 2.064.455.104

Bilancio del servizio postale italiano (dati UPU relativi al 2006):

  • Entrate:  + 8.433.964.966 (SDR)
  • Uscite: – 7.388.638.647 (SDR)
  • Saldo di esercizio: + 1.045.326.319 (SDR)
  • Utile netto: + 423.127.208 (SDR)

Così suddivisi:

  • Operazioni finanziarie e collocamento di prodotti bancari: 49%.
  • Tariffe postali: 47,50%. L’ emissione filatelica da collezione rende il 2% delle entrate totali.
  • Servizi logistici: 2.9 %
  • Altro: 0.6%

Nota: l’ SDR (Special Drawing Rights) è una misura monetaria internazionale adottata nel 1969 dal Fondo Monetario Internazionale (IMF). Originariamente un SDR corrispondeva a 0.888671 grammi di oro fino ossia un dollaro. Dal 1971, con la fine del Gold Standard, il valore dell’ SDR viene determinato da una serie di rapporti correnti tra le quattro monete più scambiate del globo facenti parte di un paniere che viene, se è il caso, modificato ogni 5 anni. Ad oggi il valore di un SDR è determinato, in parole molto povere, dalla somma degli andamenti degli scambi di Dollaro, Euro, Sterlina e Yen alle 12 di ogni giorno di mercato sulla piazza borsistica di Londra. All’ 8 dicembre 2008 un SDR equivaleva a 0,41 euro.

Per ulteriori informazioni, dati, statistiche, pubblicazioni, links: http://www.upu.int/

Tagged with:
Nov 13
Dionigi Bussola (1615?–1687), Statue di cardinali

Dionigi Bussola (1615 ?–1687), Statue di cardinali

“Ora, nel 1859, il vescovo di Roma è padrone temporale di parecchie miglia quadrate di terreno, e regna su tre milioni, cento ventiquattro mila sei cento sessanta otto anime, che strillano a tutto potere. E perchè strillano? Uditeli, e lo saprete subito. Essi vi dicono: « Che gemono sotto il più dispotico dei governi. ove i tre poteri sono nella stessa mano, contro ogni uso di nazione civile; il Papa lo credono infallibile in domma, non in governo; ubbidire vorrebbero. sì, ma alle leggi non alla volontà altrui ; il Papa pro tempore, dicono, sarà buono, ma il governo arbitrario d’un prete sarà sempre pessimo». Che per un uso antico, non mai potuto abolire, il Papa nel suo governo temporale si associa cardinali, vescovi, canonici, e altri preti i quali amministrano sacramenti e provincie, ordinano diaconi e sequestri, spediscono gli agonizzanti per l’altro mondo, e i soldati contro le città insorte: uomini santi forse dinanzi a Dio, ma pessimi, insopportabili al popolo: estranei spesso al paese, talvolta agli affari, sempre alla vita di famiglia: dotti solamente nelle cose del cielo: senza figli, lo che li rende indifferenti per l’avvenire: senza moglie, cosa che li rende pericolosi per il presente”.

La tiara di Paolo IV

La tiara di Paolo IV

La tiara di Paolo IV. “Senza sovranità temporale non può il Papa esser indipendente. È questo un interesse di primo ordine che dee far tacere gl’interessi particolari delle nazioni, precisamente come in uno Stato l’interesse pubblico dee far tacere l’interesse individuale». Così disse il sig. Thiers all’assemblea legislativa nel suo rapporto del mese d’ottobre 1854. [...] Io credo d’esser cattolico al pari del sig. Thiers ma in nome della fede nostra comune gli vorrei dire: concedo che il Papa debba essere indipendente; ma non potrebb’egli esser tale con meno spesa? [...] L’indipendenza degli Apostoli costava molto meno e non faceva danno a nessuno.”
Il Papa e San Pietro, Chiesa di St. Martin, Aulendorf (Germania)

Il Papa e San Pietro, Chiesa di St. Martin, Aulendorf (Germania)

“Le conquiste più vaste il cattolicismo le ha fatte quando il Papa non regnava: i primi papi non avevano bilancio di previsione, e perciò non avevano deficit, e perciò non avevan bisogno di farsi prestare dei milioni del sig. Rotschild: erano dunque più indipendenti dei papi coronati. Da che la spada e il pastorale si sono intrecciati insieme la vera indipendenza del Papa è sparita. Ogni giorno o poco meno, il Sommo Pontefice dee scegliere fra gl’interessi generali della Chiesa e quelli particorali della sua corona. Ebbene: credete voi ch’ei sia sempre tanto sciolto dalle cose di questo mondo da posporre la terra che è vicina, al cielo che è tanto lontano? E’ non sarebbe uomo: e poi, dico io, aprite la storia. Io non voglio rammentare i papi cattivi che avrebbero venduto il domma della trinità per sei miglia di paese: sarebbe una tattica poco leale usare dei papi cattivi per confondere i mediocri; ma dite, se il Papa legalizzò lo spergiuro di Francesco I dopo il trattato di Madrid, lo fece egli per far rispettare la moralità della Santa Sede, o per riaccendere una guerra utile alla sua corona? Se organizzò il traffico delle indulgenze, e fece cadere mezza Europa nella eresia, lo fece egli per moltiplicare il numero dei cattolici, o per dotare una signorina? Se fece alleanza coi protestanti della Spagna nella guerra di 30 anni , fu egli per mostrare il disinteresse della Chiesa, o per abbassare la casa d’Austria? Se nel 1606 scomunicò Venezia, lo fece egli per attaccare più fortemente la repubblica alla Chiesa, o per servire all’odio della Spagna contro i primi alleati di Enrico IV? Se ruppe le sue relazioni colle province spagnuole dell’America, il giorno stesso in cui elle proclamarono la loro indipendenza, lo fece egli per interesse della Chiesa, o per interesse della Spagna? S’ ei minacciò la scomunica ai romani che portavano il danaro loro alle lotterie forestiere, lo fece egli per affezionare il cuore de’ romani stessi alla Chiesa, o per ricondurre i loro scudi al tesoro? [...] Non è ella scandalosa la concordanza di questi due nomi: Lotteria pontificia?”.

Il titolo e le citazioni di commento alle foto sono tratte da: Edmond About, Il Papa Re – Giù il Re! Libera versione toscana, Italia [sic], 1859: http://books.google.it/books?id=-0AoAAAAYAAJ&printsec=frontcover&dq=il+papa+re&ei=lJh4SYTrCZHGlQSB5uDaBg

Tagged with: