Jan 27
iPod thief warning sign, Hoxton, London, UK.JPG

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làdro dal lat. latro, che propr. vale assassino di strada, bandito, masnadiere, giacchè nel senso della voce it. ladro i Latini ebbero fur (v. Furto) e latro è parallelo al gr. LATRIS mercenario, servo, onde poi il senso di soldato di ventura, brigante, masnadiere, dalla rad. LAV (=LAU, LU, LO guadagnare} che e nel sscr. lotas, lotam, lotram bottino, preda, nel lat. lu-crum per laucrum [...] guadagno, Lav-erna la dea de’ ladri, nel gr. apo-layo godo, ho vantaggio da che che sia, leia per leyia preda, leizomai depredo, [...] non che nell’ ant. sl. lov-iti fare preda cacciando, [...].
Gli antichi ebbero un’artificiosa etimologia, dicendo essere «latro» contraz. di «latero», già designante il soldato della guardia del corpo, perchè stava ai lati (lat. làtera) del principe, e che poi al seguito dei tralignati costumi di questa specie di satellite reale sarebbe passato a significare il masnadiero, che assalta alla strada, o, come dice Festo «qui obsidet latera viarum» = che assedia i lati delle strade. Dunque nel suo primitivo significato Un servo che lavorava per mercede; di dove passò a indicare un Soldato mercenario che prendeva servizio straniero per una paga convenuta, come i condottieri Italiani del Medio Evo e le truppe svizzere assoldate per lo addietro dai Re di Francia, e, non è molto, dal Papa e dal Re di Napoli.  Ma siccome queste truppe si rendevano colpevoli di grandi eccessi nei paesi che le adoperavano, il nome divenne più tardi sinonimo di Brigante, Malfattore, Assassino, come lo è tuttora. E che un dì «latro» significasse soldato, lo si deduce anche dal nome di un antico giuoco d’ingegno simile alla nostra dama o tavola reale, che i Romani appellarono «ludus latrumculorum» ossia giuoco dei latruncoli ed anche «hostis et miles» cioè nemico e soldato, il quale rappresentava una banda di soldati impegnati nell’attacco o difesa di una posizione fortificata.

Jolly Roger

Jolly Roger

pirata-o = lat. PIRATA dal gr. PEIRATES propr. colui che cerca la sua fortuna nelle avventure, da PEIRAO o PEIRAZO tento, esploro, affine a peiro passo o navigo per mare (v. Perito, Poro, Porto).
Colui che corre il mare per rubare, ossia Ladrone di mare, che va cercando ed esplorando da lungi le navi straniere, per farle sua preda; detto altrimenti Corsaro.

Dirt on breech is blowback from suppressor

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assassino prov. assassis e ansessis; fr. assassin; sp. asesino; port. assassino: dal b.lat. ASSASSI, ASSESINI, ASSASINI e ANSESSI (gr. mod. CHASII) che viene dall’ arab. HASCIASCIN O HASCISCIN nome di una tribù fra Damasco e Antiochia, che sotto gli ordini di un suo capo detto il Veglio della Montagna, cui erano legati con giuramento ed ubbidivano ciecamente, portava da per tutto ruberie e uccisioni. Una tale denominazione dicesi essere provenuta dall’ uso che i seguaci del Vecchio facevano di una bevanda inebriante tratta dal HASCISC, ossia dalle foglie della canapa Indiana (arab. HASCISC erba secca). Questo nome sotto la forma di ASSACI passò in Occidente dopo la presa di Gerusalemme fatta dai crociati nel 1099 ed in breve venne adottata più che altro per esprimere il Grassatore o Malandrino, che sta alla strada, e assalta i viandanti, per torre loro la roba e la vita, ed anche Satellite, Scherano, Cagnotto.

Mafia spaghetti with seafood and tomato sauce

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mafia alcuno deriva dall’ arab. MAEHFIL adunanza, luogo di riunione; ma il D’Ovidio però consultato in proposito suppone convenga meglio l’etimo [...] MA-HIAS spacconeria, che sta in relazione con la tracotanza degli affiliati alla rea istituzione.
[...] In vernacolo Toscano dicono « Màffia » per Miseria: ma questa voce non sembra avere affinità con quella del dialetto siciliano.

Le didascalie alle foto sono tratte dal Vocabolario Etimologico della Lingua Italiana di Ottorino Pianigiani: http://www.etimo.it/?pag=hom

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Jan 21

Charles “Lucky” Luciano al secolo Salvatore Lucania (Lercara Friddi, PA, 24 novembre 1897 –  Napoli, 26 gennaio 1962). Considerato il padre del crimine organizzato moderno e la mente criminale che ha dato il via al mercato del traffico internazionale dell’ eroina venne condannato, per vari capi d’ imputazione, nel 1936 a una pena detentiva di un minimo di 30 a un massimo di 50 anni di carcere.

Albert Anastasia al secolo Umberto Anastasio (Tropea, 26 settembre 1902 –  New York, 25 ottobre 1957). Compare di Luciano, diresse fino a tutti gli anni ‘50 la Murder Incorporated, la squadra della morte della “Commissione” ossia la cupola newyorkese fondata da Luciano. La Murder Inc. fu diretta responsabile di un numero stimato di omicidi che oscilla tra i 400 ai 700 delitti. Anastasia venne ucciso da un gruppo di sicari al soldo del boss Carlo Gambino nella barberia del Park Sheraton Hotel.

Salvatore “Momo” Giancana al secolo Salvatore Giangana detto anche “Mooney”, “Sam the Cigar”, “Sam Flood”, “Sam Gold” (Little Italy, Chicago, 24 maggio 1908 – Oak Park, Illinois, 19 giugno 1975). Boss della malavita mafiosa di Chicago e re del gioco d’ azzardo, venne ucciso da un killer poco prima di testimoniare davanti a una commissione del Senato sui rapporti intercorsi tra la Mafia (cioè lui stesso) e la CIA  e sul loro eventuale coinvolgimento negli omicidi di John e Robert Kennedy e in quello di Martin Luther King.

Giulio Andreotti (Roma, 14 gennaio 1919):

  • parlamentare dal 1948 al 1991
  • senatore a vita dal 1991
  • sette volte Presidente del Consiglio
  • otto volte ministro della Difesa
  • cinque volte ministro degli Esteri
  • tre volte ministro delle Partecipazioni Statali
  • due volte ministro delle Finanze, ministro del Bilancio e ministro dell’Industria
  • una volta ministro del Tesoro, ministro dell’Interno, ministro dei beni culturali (ad interim) e ministro delle Politiche Comunitarie.

Suprema Corte di Cassazione, Sezione Seconda Penale, sentenza n.49691/2004 (Presidente: G.M. Cosentino; Relatore: M. Massera) Depositata in Cancelleria il 28 dicembre 2004.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri:

1) Dott. Giuseppe M. Cosentino Presidente
2) Dott. Antonio Morgigni Consigliere
3) Dott. Francesco De Chiara Consigliere
4) Dott. Maurizio Massera Consigliere Rel. Est.
5) Dott. Carla Podo Consigliere

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sui ricorsi proposti dalla Procura Generale presso la Corte di Appello di Palermo e da Andreotti Giulio, nato a Roma il 14.1.1919, avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo in data 2.5.2003.

Visti gli atti, la sentenza impugnata e i ricorsi. Udita in pubblica udienza la relazione svolta dal Consigliere dott. Maurizio Massera. Udito il Procuratore Generale in persona del dottor Francesco Mauro Iacoviello, che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi.

Udito il difensore della parte civile Comune di Palermo, avv. Salvatore Modica, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso del P.G. e il rigetto del ricorso dell’imputato, con condanna del medesimo al risarcimento dei danni e alle spese; in subordine per l’applicazione della prescrizione con rinvio del processo al giudice civile.

[...]

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1- L’ipotesi accusatoria Con decreto emesso il 2 marzo 1995, il Giudice per le Indagini Preliminari, su conforme richiesta del P.M., disponeva il giudizio dinanzi al Tribunale di Palermo nei confronti di Giulio Andreotti perché rispondesse delle seguenti imputazioni:

a)del reato di cui all’art. 416 c.p., per avere messo a disposizione dell’associazione per delinquere denominata Cosa Nostra, per la tutela degli interessi e per il raggiungimento degli scopi criminali della stessa, l’influenza e il potere derivanti dalla sua posizione di esponente di vertice di una corrente politica, nonché dalle relazioni intessute nel corso della sua attività; partecipando in questo modo al mantenimento, al rafforzamento e all’espansione dell’associazione medesima;

E cosi ad esempio:

- partecipando personalmente ad incontri con esponenti anche di vertice di Cosa Nostra, nel corso dei quali venivano discusse condotte funzionali agli interessi dell’organizzazione (in particolare, gli incontri svoltisi in Palermo e in altre località della Sicilia nel 1979 e nel 1980);

- intrattenendo inoltre rapporti continuativi con l’associazione per delinquere tramite altri soggetti, alcuni dei quali aventi posizioni di rilevante influenza politica in Sicilia (in particolare l’on.le Salvo Lima e i cugini Antonino Salvo e Ignazio Salvo);

- rafforzando la potenzialità criminale dell’organizzazione, in quanto, tra l’altro, determinava nei capi di Cosa Nostra e in altri suoi aderenti la consapevolezza della disponibilità di esso Andreotti a porre in essere (in varie forme e modi, anche mediati) condotte volte ad influenzare, a vantaggio dell’associazione per delinquere, individui operanti in istituzioni giudiziarie e in altri settori dello Stato;

Con le aggravanti di cui all’art. 416 commi 4 e 5 c.p., essendo Cosa Nostra un’associazione armata, composta da più di dieci persone; Reato commesso in Palermo (luogo di costituzione e centro operativo dell’associazione per delinquere denominata Cosa Nostra) e in altre località, da epoca imprecisata fino al 28 settembre 1982;

b) del reato di cui all’art. 416 bis c.p., per avere messo a disposizione dell’associazione mafiosa denominata Cosa Nostra, per la tutela degli interessi e per il raggiungimento degli scopi criminali della stessa, l’influenza e il potere derivanti dalla sua posizione di esponente di vertice di una corrente politica, nonché dalle relazioni intessute nel corso della sua attività; partecipando in questo modo al mantenimento, al rafforzamento e all’espansione dell’associazione medesima.

[...]

A questo punto, esaurita la disamina dei due ricorsi, debbono essere tratte le considerazioni conclusive da cui scaturiranno le statuizioni della Corte. Come si è rilevato nel primo paragrafo della parte motiva della presente sentenza, la partecipazione all’associazione criminosa si sostanzia nella volontà dei suoi vertici di includervi il soggetto e nell’impegno assunto da costui di contribuirne alla vita attraverso una condotta a forma libera, ma in ogni caso tale da costituire un contributo apprezzabile e concreto, sul piano causale, all’esistenza o al rafforzamento del sodalizio. Non è, dunque, sufficiente una condivisione meramente psicologica o ideale di programmi e finalità della struttura criminosa, ma occorre la concreta assunzione di un ruolo materiale al suo interno, poiché la partecipazione implica l’apporto di un contributo nella consapevolezza e volontà di collaborare alla realizzazione del programma societario. D’altra parte, in mancanza dell’inserimento formale nel sodalizio, è soltanto la prestazione di contributi reali che rende concreta ed effettiva, e non meramente teorica, la disponibilità e nel contempo ne materializza la prova.

In definitiva, la Corte di Appello non si è discostata da questa impostazione, perché ha ancorato l’asserita disponibilità dell’imputato ad una serie di fatti e di considerazioni che ha ritenuti tali da rafforzare il sodalizio criminoso, anche per effetto dell’apprezzamento e della collaborazione manifestati nei confronti di alcuni dei suoi vertici.

A tale proposito è sufficiente ricordare le opinioni di Bontate e di altri uomini d’onore sul rafforzamento della loro posizione personale e dell’intera organizzazione per effetto delle presunte amichevoli relazioni intrattenute con Andreotti e, per contro, il disappunto di Rima per non essere riuscito ad instaurare rapporti analoghi.

Pertanto la Corte palermitana non si è limitata ad affermare la generica e astratta disponibilità di Andreotti nei confronti di Cosa Nostra e di alcuni dei suoi vertici, ma ne ha sottolineato i rapporti con i suoi referenti siciliani (del resto in armonia con quanto ritenuto dal Tribunale), individuati in Salvo Lima, nei cugini Salvo e, sia pure con maggiori limitazioni temporali, in Vito Ciancimino, per poi ritenere (in ciò distaccandosi dal primo giudice) l’imputato compartecipe dei rapporti da costoro sicuramente intrattenuti con Cosa Nostra, rapporti che, nei convincimento della Corte territoriale, sarebbero stati dall’imputato coltivati anche personalmente (con Badalamenti e, soprattutto, con Bontate) e che sarebbero stati per lui forieri di qualche vantaggio elettorale (quantomeno sperato, solo parzialmente conseguito) e di interventi extra ordinem, sinallagmaticamente collegati alla sua disponibilità ad incontri e ad interazioni (il riferimento della Corte territoriale è alla questione Mattarella), oltre che alla rinunzia a denunciare i fatti gravi di cui era venuto a conoscenza.

Quindi la sentenza impugnata, al di là delle sue affermazioni teoriche, ha ravvisato la partecipazione nel reato associativo non nei termini riduttivi della mera disponibilità, ma in quelli più ampi e giuridicamente significativi di una concreta collaborazione, sviluppatasi anche attraverso l’opera di Lima, dei Salvo e di Ciancimino, oltre che nella ritenuta interazione con i vertici del sodalizio (basti pensare, ancora una volta, il suo riferimento alla vicenda Mattarella), la cui valenza sul piano della configurabilità del reato non è inficiata dalla considerazione che la soluzione realmente adottata non fu quella politica da lui propugnata, ma quella omicidiaria da lui avversata.

Ne deriva che la costruzione giuridica della Corte territoriale resiste al vaglio di legittimità proprio perché essa ha interpretato i fatti di cui è processo -esprimendo tale suo convincimento in termini che lo rendono non censurabile in questa sede – nel senso che Andreotti, facendo leva sulla sua posizione di uomo politico di punta soprattutto a livello governativo, avrebbe manifestato la propria disponibilità – sollecitata o accettata da Cosa Nostra – a compiere interventi in armonia con le finalità del sodalizio ricevendone in cambio la promessa, almeno parzialmente mantenuta, di sostegno elettorale alla sua corrente e di eventuali interventi di altro genere.

Piuttosto la Corte territoriale si è posta in contrasto logico con il delineato concetto di partecipazione nel reato associativo e con l’elaborazione giurisprudenziale in tema di permanenza del partecipe nell’organizzazione criminale nel momento in cui non ha considerato che la sua struttura ne implica necessariamente l’indeterminatezza temporale, con la conseguenza che l’intraneus recede dalla compagine criminale solo ponendo in essere una concreta condotta che ne implichi e dimostri l’irreversibile distacco.

Ma il già indicato (in precedenza) errore di diritto si è rivelato in concreto inconferente in quanto quel Giudice (ed anche ciò è stato già considerato) ha risolto la questione del recesso con rilievi di merito, insindacabili in questa sede.

La costruzione della Corte d’Appello, giuridicamente non censurabile solo in virtù delle effettuate precisazioni e fatto salvo il limite appena sopra delineato, è stata poi raffrontata alla realtà processuale per verificarne la compatibilità con le risultanze acquisite, verifica il cui controllo va effettuato tenendo presente l’ovvia precisazione che la cognizione della Corte di Cassazione non consente apprezzamenti di merito ed è limitata al riscontro di eventuali via di motivazione.

I rapporti con Lima, con i Salvo e con Ciancimino, gli effetti che ne sono derivati, il loro significato ai fini della decisione sono stati descritti e valutati dalla sentenza impugnata sulla base di apprezzamenti di merito espressi in termini logici e conseguenti, quindi razionalmente incensurabili.

La ricostruzione dei singoli episodi e la valutazione delle relative conseguenze è stata effettuata in base ad apprezzamenti e interpretazioni che possono anche non essere condivise e a cui sono contrapponibili altre dotate di uguale forza logica, ma che non sono mai manifestamente irrazionali e che, quindi, possono essere stigmatizzate nel merito, ma non in sede di legittimità.

La Corte di Appello ha ritenuto provati i due incontri con Bontate, riferiti da Marino Mannoia, il quale ha partecipato personalmente al secondo mentre ha avuto cognizione del primo senza esservi presente, perché essa ha apprezzato – in termini non palesemente illogici – adeguati allo scopo i riscontri di carattere generale e le deduzioni di carattere logico che li confortano, dalla medesima analiticamente illustrati.

Inoltre, mentre del primo è stata affermato il carattere non determinante ai fini della ricostruzione prescelta, il secondo incontro è stato apprezzato come dimostrativo della crisi irreversibile dei pregressi, asseriti rapporti tra i due interlocutori principali, anche se sulla base di un ragionamento logico conseguente alla valutazione di fatti noti, o ritenuti accertati, piuttosto che sulla prova diretta e specifica del recesso dal sodalizio.

La Corte territoriale ha ritenuto attendibile anche l’episodio Nardini, pur nella affermata problematica credibilità di Mammoliti, in quanto sufficientemente riscontrato e, quindi, lo ha valutato anche se ad effetti piuttosto limitati. Considerazioni analoghe attengono all’intervento per aggiustare il processo Rimi, utilizzato dalla sentenza impugnata essenzialmente allo scopo di inferirne l’affidamento dei vertici di Cosa Nostra sulla possibilità di rivolgersi ad Andreotti e richiederne l’intervento allo scopo di superare situazioni pericolose per l’organizzazione.

Per contro e sul versante opposto, la Corte palermitana ha negato pregnante valenza probatoria ai fatti accaduti nel periodo successivo all’avvento dei “corleonesi”, quali il preteso regalo ad Andreotti di un quadro da parte di Bontate e Calò, gli interventi dell’imputato, sia pure modesti e non decisivi, espletati a favore di Sindona, i cui legami con Bontate e Badalamenti ha ritenuto provati, la telefonata proveniente dalla sua segreteria nel settembre 1983 per assumere informazioni sulla salute di Giuseppe Cambria, persona legata ai Salvo, di cui, però, ha posto in dubbio la riferibilità all’imputato, il trasferimento nel 1984 di detenuti siciliani dal carcere di Pianosa a quello di Novara, per il quale ha ipotizzato un interessamento esclusivo di Lima, l’incontro avvenuto nel 1985 con Andrea Manciaracina, uomo d’onore vicino a Riina, la convinzione in seno a Cosa Nostra, pur in assenza della prova di un suo intervento, di poter ricorrere ad Andreotti per aggiustare il maxiprocesso, la cui importanza per il sodalizio criminoso era innegabile.

Pertanto il Collegio rileva conclusivamente:

1) la Corte di Appello ha delineato il concetto di partecipazione nel reato associativo in termini giuridici non condivisibili, ma l’erronea definizione teorica è stata emendata per effetto della successiva ricostruzione dei fatti, da cui essa ha tratto il convincimento di specifiche attività espletate a favore del sodalizio;

2) pure la cessazione di tale partecipazione è stata delineata secondo una prospettazione giuridica non corretta, ma poi anche riguardo ad essa la Corte territoriale ha non irrazionalmente valutato come concreta dimostrazione del necessario recesso un episodio che ha insindacabilmente ritenuto essere di certo avvenuto;

3) gli episodi considerati dalla Corte palermitana come dimostrativi della partecipazione al sodalizio criminoso sono stati accertati in base a valutazoni e apprezzamenti di merito espressi con motivazioni non manifestamente irrazionali e prive di fratture logiche o di omissioni determinanti;

4) avendo ritenuto cessata nel 1980 la assunta partecipazione nel sodalizio criminoso, correttamente il giudice di appello è pervenuto alla statuizione definitiva senza considerare e valutare unitariamente il complesso degli episodi articolatisi nel corso dell’intero periodo indicato nei capi d’imputazione;

5) le statuizioni della Corte di Appello concernenti l’insussistenza di una delle circostanze aggravanti contestate e la teorica concedibilità delle circostanze attenuanti generiche non hanno formato oggetto di impugnazione specifica e, quindi, sono passate in giudicato, precludendo qualsiasi ulteriore indagine perché la cessazione della consumazione del reato nel 1980 ne ha determinato la prescrizione. Inoltre essa ha ritenuto ulteriore fatto confermativo della asserita dissociazione l’emanazione del D.L. 12 settembre 1989, n. 317, di cui l’imputato è stato un fiero propugnatore;

6) al termine di questo articolato “excursus”, il Collegio ritiene di dover riprendere l’osservazione iniziale: i giudici dei due gradi di merito sono pervenuti a soluzioni diverse; non rientra tra i compiti della Corte di Cassazione, come già reiteratamente precisato, operare una scelta tra le stesse perché tale valutazione richiede l’espletamento di attività non consentite in sede di legittimità; in presenza dell’intervenuta prescrizione, poi, questa Corte ha dovuto limitare le sue valutazioni a verificare se le prove acquisite presentino una evidenza tale da conclamare la manifesta illogicità della motivazione della sentenza in ordine all’insussistenza del fatto o all’estraneità allo stesso da parte dell’imputato;

7) ne deriva che, mancando tali estremi, i ricorsi vanno rigettati.

Al rigetto del ricorso dell’imputato consegue per il medesimo l’onere delle spese ai sensi dell’art. 616 c.p.p..

Per leggere la sentenza definitiva del processo Andreotti: http://www.archive.org/details/SentenzaCassazioneAndreotti2004_331.

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